311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 77b Semi-detention

1 At the offender’s request, a custodial sentence of no more than 12 months or the remainder of a sentence after taking account of time spent on remand of no more than six months may be served in the form of semi-detention provided:

a.
it is not anticipated that the offender will abscond or commit further offences; and
b.
the offender does regulated work or training or is similarly occupied for at least 20 hours a week.

2 The prison inmate works, is trained or similarly occupied outside the institution and spends his rest and leisure time in the institution.

3 Semi-detention may be served in a special section of a remand centre provided the offender is guaranteed the required supervision.

4 If the offender no longer meets the authorisation requirements or if he fails to comply with the conditions of semi-detention imposed by the executive authority despite being warned to do so, the custodial sentence shall be served in the normal manner.

108 Amended by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

Art. 77b Semiprigionia

1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se:

a.
non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e
b.
il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana.
2 Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero.

3 Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito.

4 Se il condannato non adempie più le condizioni dell’autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario.

110 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

 

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