311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 77a Day release employment and external accommodation

1 The custodial sentence is executed in the form of day release employment if the prison inmate has served part of the custodial sentence, normally a minimum one half, and it is not expected that he will abscond or commit further offences.

2 In day release employment, the prison inmate works outside the institution and spends his rest and leisure time in the institution. The change to day release employment normally takes place following an appropriate period spent in an open institution or the open section of a secure institution. Work outside the institution may also include housework and caring for children.

3 If the prison inmate proves himself to be of good behaviour in day release employment, the further execution of the sentence takes the form of external accommodation and day release employment. Here the prison inmate lives and works outside the institution, but remains under the supervision of the executive authority.

Art. 77a Lavoro e alloggio esterni

1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.

3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.

 

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