232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 52d Prohibition of misuse

1 It is prohibited to misuse any flexibility in applying the criteria when determining the place of origin of a product or service.

2 The following, in particular, constitute misuse:

a.
using different methods, without objective justification, to calculate the costs of materials that constitute the goods when determining their place of origin; or
b.
if the user’s activity that took place in Switzerland is so minor that it is in obvious disproportion to the activity abroad, in particular if the costs incurred in Switzerland are negligible in comparison to the costs of materials that had to be purchased abroad due to their insufficient availability in Switzerland.

Art. 52d Divieto di abuso

1 Nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio è vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l’applicazione dei criteri determinanti.

2 È in particolare abusivo:

a.
impiegare diversi metodi di calcolo dei costi delle materie per definire il luogo di provenienza delle singole materie di un prodotto senza un motivo oggettivo; o
b.
avere una prestazione propria fornita in Svizzera così marginale da essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita all’estero, segnatamente se i costi sostenuti in Svizzera sono irrilevanti rispetto ai costi delle materie che è stato necessario procurarsi all’estero perché non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.