232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 52c Use of references to a region or place

If goods or services fulfil the legal criteria of origin for Switzerland as a whole, they may be labelled with a reference to a region or place in Switzerland. They must fulfil additional requirements if:

a.
a particular quality or another characteristic of the goods or service is essentially due to the geographical origin indicated; or
b.
the region or place gives the goods or service a particular reputation.

Art. 52c Uso delle indicazioni facenti riferimento a una regione o a un luogo

Se un prodotto o un servizio soddisfa i criteri di provenienza per la Svizzera nel suo insieme, questo può essere designato con un’indicazione facente riferimento a una regione o a un luogo della Svizzera. Deve soddisfare requisiti supplementari, se:

a.
una delle sue qualità o un’altra caratteristica è essenzialmente riconducibile alla sua provenienza geografica; o
b.
la regione o il luogo di provenienza gli conferisce una rinomanza particolare.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.