The goods and services for which the trade mark is claimed must be precisely named and the class number under the Nice Agreement of 15 June 195735 concerning the International Classification of Goods and Services (The Nice Classification) must be provided.
34 Amended by No I of the O of 2 Dec. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4829).
I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all’Accordo di Nizza del 15 giugno 195736 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).
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