1 The trade mark must be capable of being represented graphically. The IPI may accept other forms of representation for special types of trade mark.33
2 If a colour is claimed for the trade mark, the corresponding colour or combination of colours must be specified. The IPI may additionally request the submission of coloured representations of the trade mark.
3 If it concerns a special type of trade mark, for example a three-dimensional sign, this must be stated in the application for registration.
32 Amended by No I of the O of 8 Mar. 2002, in force since 1 July 2002 (AS 2002 1119).
33 Amended by No I of the O of 3 Dec. 2004, in force since 1 Jan. 2005 (AS 2004 5019).
1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L’IPI33 può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.34
2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L’IPI può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio.
3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
33 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.