195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 60 Kidnappings and hostage-taking

(Art. 49 SAA)

Assistance provided by the FDFA to persons who are victims of a kidnapping or hostage-taking may comprise the following measures within the possibilities available to the FDFA, the political guidelines and Switzerland's international obligations:

a.
contacting and seeking solutions with the country in whose territory the kidnapping or hostage-taking occurred or in whose territory the kidnapped persons or hostages are being held;
b.
working with third countries and other third parties;
c.
supporting the immediate relatives.

Art. 60 Rapimenti e presa di ostaggi

(art. 49 LSEst)

Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento o di una presa di ostaggi possono comprendere, nell’ambito delle possibilità del DFAE nonché in virtù di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure:

a.
la presa di contatto e la ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti il rapimento o la presa di ostaggi oppure con lo Stato sul cui territorio sono trattenuti le persone rapite o gli ostaggi;
b.
la collaborazione con Stati terzi e altre parti terze;
c.
l’assistenza agli stretti congiunti.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.