(Art. 48 para. 2 and 3 SAA)
Swiss citizens abroad are responsible for keeping themselves updated in crisis situations, in particular via the media, notices from the local authorities and the FDFA's website.
(art. 48 cpv. 2 e 3 LSEst)
In situazioni di crisi i cittadini svizzeri all’estero devono informarsi autonomamente sull’evoluzione della situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autorità locali e il sito Internet del DFAE.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.