195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 53 Missing persons

(Art. 45 SAA)

1 Assistance for missing persons may comprise, in particular:

a.
advising relatives;
b.
informing relatives that an official search can only be launched once a person has been reported missing to the police;
c.
clarifying whether the whereabouts of the person are known.

2 The FDFA does not lead investigations.

3 Carrying out search or rescue operations abroad is the responsibility of the receiving state. Switzerland will only get involved if it is asked to do so by the receiving state or if it the receiving state gives its consent.

Art. 53 Persone scomparse

(art. 45 LSEst)

1 Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:

a.
la consulenza ai familiari;
b.
la spiegazione ai familiari del fatto che le autorità possono avviare una ricerca soltanto dopo che è stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia;
c.
gli accertamenti per chiarire se sia noto il luogo di soggiorno della persona cercata.

2 Il DFAE non conduce indagini.

3 Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all’estero è di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in linea di principio se lo Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.