195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 54 Death

(Art. 45 SAA)

1 Assistance in the event of death may comprise, in particular:

a.
clarifying details with authorities and insurance companies;
b.
obtaining death certificates, police or autopsy reports;
c.
providing addresses of funeral directors;
d.
arranging urn or casket burials in the foreign country;
e.
assisting with the repatriation of remains;
f.
taking measures to safeguard the personal property of Swiss nationals in transit.

2 The FDFA has fulfilled its duty to inform in accordance with Article 45 paragraph 3 SAA if it has notified one of the following persons about the death:

a.
the spouse or registered partner;
b.
children, parents and siblings;
c.
grandparents and grandchildren;
d.
life partners or other persons close to the deceased.

Art. 54 Decessi

(art. 45 LSEst)

1 Gli aiuti prestati in caso di decesso possono comprendere in particolare:

a.
gli accertamenti presso autorità e assicurazioni;
b.
la richiesta dell’atto di morte, di rapporti di polizia o di referti autoptici;
c.
la comunicazione di indirizzi di pompe funebri;
d.
la disposizione della sepoltura in un’urna cineraria o in una bara all’estero;
e.
l’assistenza nella spedizione dei resti mortali;
f.
l’adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.

2 L’obbligo di informazione di cui all’articolo 45 capoverso 3 LSEst è considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato il decesso a una delle seguenti persone:

a.
il coniuge o partner registrato;
b.
figli, genitori, fratelli;
c.
nonni e abiatici;
d.
il convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.