195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)
195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)
Art. 52 Victims of serious crime
(Art. 45 SAA)
Assistance for victims of serious crime, in particular acts of violence, may comprise:
- a.
- advising the victims and their relatives;
- b.
- providing information on the options for victim support in Switzerland and in the receiving state;
- c.
- clarifying matters with the authorities in the receiving state, in particular regarding the legal support options and the status of ongoing procedures;
- d.
- providing assistance in accordance with Articles 51 and 54.
Art. 52 Vittime di un grave crimine
(art. 45 LSEst)
Gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine, in particolare di un crimine violento, possono comprendere:
- a.
- la consulenza alle vittime e ai familiari;
- b.
- le informazioni sulle possibilità di aiuto alle vittime in Svizzera e nello Stato ospite;
- c.
- i chiarimenti presso le autorità dello Stato ospite, in particolare per quanto riguarda le possibilità di sostegno giuridico e lo stato dei procedimenti in corso.
- d.
- le misure di cui agli articoli 51 e 54.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.