195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 52 Victims of serious crime

(Art. 45 SAA)

Assistance for victims of serious crime, in particular acts of violence, may comprise:

a.
advising the victims and their relatives;
b.
providing information on the options for victim support in Switzerland and in the receiving state;
c.
clarifying matters with the authorities in the receiving state, in particular regarding the legal support options and the status of ongoing procedures;
d.
providing assistance in accordance with Articles 51 and 54.

Art. 52 Vittime di un grave crimine

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine, in particolare di un crimine violento, possono comprendere:

a.
la consulenza alle vittime e ai familiari;
b.
le informazioni sulle possibilità di aiuto alle vittime in Svizzera e nello Stato ospite;
c.
i chiarimenti presso le autorità dello Stato ospite, in particolare per quanto riguarda le possibilità di sostegno giuridico e lo stato dei procedimenti in corso.
d.
le misure di cui agli articoli 51 e 54.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.