195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 51 Illness and accident

(Art. 45 SAA)

Assistance in the event of illness and accident may comprise, in particular:

a.
providing contact details of emergency services, doctors or hospitals;
b.
notifying relatives or other persons at the request of the person concerned;
c.
clarifying insurance cover and benefits;
d.
acting as a guarantor for hospital charges, provided an advance payment has been made or a written guarantee from a third party has been submitted;
e.
hospital visits;
f.
supporting the Swiss rescue services with medical repatriations.

Art. 51 Malattia e infortunio

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare:

a.
la comunicazione dei dati di contatto di servizi d’emergenza, medici o ospedali;
b.
se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone;
c.
l’accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative;
d.
l’assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi;
e.
visite in ospedale;
f.
sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.