(Art. 45–49 SAA)
1 When providing assistance within the framework of consular protection, the FDFA shall respect the sovereignty and legal system of the receiving state.
2 Natural persons and legal entities that are granted consular protection must inform the FDFA about any significant developments and cooperate constructively.
(art. 45–49 LSEst)
1 Il DFAE presta aiuto nell’ambito della protezione consolare rispettando la sovranità e l’ordinamento giuridico dello Stato ospite.
2 Le persone fisiche e giuridiche cui è concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con esso in maniera costruttiva.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.