195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 50 Principles

(Art. 45–49 SAA)

1 When providing assistance within the framework of consular protection, the FDFA shall respect the sovereignty and legal system of the receiving state.

2 Natural persons and legal entities that are granted consular protection must inform the FDFA about any significant developments and cooperate constructively.

Art. 50 Principi

(art. 45–49 LSEst)

1 Il DFAE presta aiuto nell’ambito della protezione consolare rispettando la sovranità e l’ordinamento giuridico dello Stato ospite.

2 Le persone fisiche e giuridiche cui è concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con esso in maniera costruttiva.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.