(Art. 34 SAA)
1 If a representation works with a Swiss charitable organisation abroad, it shall inform the CD about the arrangements made.
2 The governing bodies of the charitable organisation are bound by professional secrecy if they are performing social assistance tasks. Professional secrecy does not apply vis-a-vis the competent authorities of the Confederation.
(art. 34 LSEst)
1 Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una società svizzera di soccorso all’estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi.
2 Gli organi della società di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all’obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.