195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 38 Exclusion

(Art. 26 SAA)

1 In the event of misconduct in terms of Article 26 SAA, social assistance may also simply be reduced.

2 Only the person guilty of misconduct shall have their share refused, withdrawn or reduced.

3 The grounds for exclusion under Article 26 letter e SAA include the case of applicants manifestly refusing to accept suitable employment or to seek such employment.

Art. 38 Esclusione

(art. 26 LSEst)

1 In caso di inadempienze di cui all’articolo 26 LSEst l’aiuto sociale può anche essere semplicemente ridotto.

2 È rifiutata, ridotta o revocata soltanto la parte dell’aiuto sociale concessa al membro inadempiente dell’economia domestica.

3 Il motivo di esclusione di cui all’articolo 26 lettera e LSEst include il caso in cui il richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.