The Confederation may grant repayable interest-free loans to natural persons in distress who are temporarily residing abroad:
La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, con obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovano provvisoriamente all’estero:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.