195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 47 Emergency loans

The Confederation may grant repayable interest-free loans to natural persons in distress who are temporarily residing abroad:

a.
to cover the costs of their journey home;
b.
as interim assistance;
c.
to cover hospital or medical costs.

Art. 47 Prestiti d’emergenza

La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, con obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovano provvisoriamente all’estero:

a.
per finanziare il viaggio di ritorno;
b.
come aiuto transitorio;
c.
per pagare le spese ospedaliere e mediche.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.