195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 48 Crisis situations

1 Every representation has crisis measures in place, in particular for armed conflicts, terrorist attacks, political unrest, traffic accidents and natural disasters.

2 The FDFA and the representation shall inform natural persons and their relatives in the event of a crisis situation and provide support within the scope of what is feasible.

3 The FDFA's security recommendations must be heeded. In the case of ongoing crisis situations, the FDFA may recommend leaving the crisis region. The decision to leave the crisis region is made voluntarily and at the own risk and expense of the person travelling.

4 The Confederation may take part in the search and rescue operations of the receiving state or of other countries.

5 In certain crisis situations, in particular in the case of armed conflicts and political unrest, it may grant natural persons and legal entities safe conduct to protect their personal safety and that of their property.

6 In the case of war or serious unrest, it may grant temporary financial support to natural persons who have lost their livelihoods abroad through no fault of their own.

Art. 48 Situazioni di crisi

1 Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.

2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l’assistenza possibile.

3 Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.

4 La Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio condotte dallo Stato ospite o da altri Stati.

5 In determinate situazioni di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati e di disordini politici, può consegnare lettere di protezione a persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.

6 In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo a persone fisiche che hanno perso senza colpa i loro mezzi di sussistenza all’estero.

 

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