195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 45 General support when abroad

1 General support comprises in particular assistance in the event of illness or accident or for victims of serious crime.

2 In individual cases the Confederation may take part in search and rescue operations.

3 If, in the course of providing support, the Confederation is notified of the death of a Swiss citizen domiciled in Switzerland by the authorities of the receiving state, it shall inform the person's next of kin.

4 In legal proceedings abroad, the representations may recommend local legal assistance without liability.

5 The representations may take action via consular and diplomatic channels with the local and central authorities of the receiving state.

Art. 45 Assistenza generale all’estero

1 L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine.

2 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.

3 Se nell’ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti.

4 Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia.

5 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.