1 The Confederation may support institutions that promote relations between Swiss Abroad and their ties to Switzerland, or that provide assistance to Swiss Abroad.
2 In particular, it may grant financial support to the Organisation for the Swiss Abroad to safeguard the interests of the Swiss Abroad and to provide them with information.
3 The FDFA may conclude service agreements with the institutions referred to under paragraph 1; such agreements stipulate the rights and obligations of the institutions and the financial assistance granted by the Confederation.
1 La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all’estero.
2 Essa può in particolare concedere aiuti finanziari all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero, per tutelare gli interessi e assicurare l’informazione degli Svizzeri all’estero.
3 Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con le istituzioni di cui al capoverso 1; vi definisce i diritti e gli obblighi di tali istituzioni e il sostegno finanziario della Confederazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.