1 Persons who hold Swiss citizenship and are not domiciled in Switzerland must register with the competent representation to be entered in the Register of the Swiss Abroad.
2 Entry in the Register is required for the Swiss Abroad to exercise their rights and obligations and for the provision of services by Swiss authorities under this title, except in cases where urgent social assistance is provided.
1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all’estero.
2 L’iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e gli obblighi degli Svizzeri all’estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Sono fatti salvi i casi in cui è urgente fornire un aiuto sociale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.