1 Entry in the Register of the Swiss Abroad is carried out by registering with the competent representation.
2 The competent representation is the one located at the place of domicile of the Swiss Abroad. The Federal Council may make exceptions to this.
3 Persons entered in the Register of the Swiss Abroad as minors shall be asked by the competent representation to confirm their registration when they reach the age of majority in accordance with Swiss law.
4 The Swiss communes of residence shall notify the FDFA of any Swiss nationals who give notice of departure to a foreign country.
1 L’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero avviene annunciandosi presso la rappresentanza competente.
2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio dello Svizzero all’estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 Al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero, la persona che era stata iscritta nel registro degli Svizzeri all’estero da minorenne è invitata dalla rappresentanza competente a confermare il suo annuncio.
4 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all’estero.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.