1 The Confederation shall inform the Swiss Abroad in electronic or printed form about their rights and obligations and about topics related to this Act.
2 The FDFA may provide the Swiss Abroad with a compilation of legislation that affects them in electronic form and may help them understand Switzerland's institutions and political affairs.
1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge.
2 Il DFAE può segnatamente mettere a disposizione degli Svizzeri all’estero una raccolta in forma elettronica delle basi legali che li riguardano, nonché fargli conoscere le istituzioni e la vita politica svizzere.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.