1 On condition that they reside in Switzerland and hold the appropriate legitimation card issued by the FDFA, the following individuals who are staff members of an intergovernmental organisation, international institution, secretariat or other body created under international treaty, of an independent commission or international court or arbitration tribunal as specified in Article 2 paragraph 1 of the HSA may be authorised to engage a private household employee:
2 Persons falling within the scope of paragraph 1 who are Swiss nationals do not have the right to engage a private household employee entitled to a legitimation card.
1 Le persone seguenti, membri del personale di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale o un tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LSO, possono essere autorizzate ad assumere un domestico privato a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:
2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.