Private household employees may be engaged in situ in Switzerland provided the conditions of this Ordinance are complied with.
Un domestico privato può essere assunto sul posto in Svizzera se adempie le condizioni previste dalla presente ordinanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.