121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 8 Weapons

1 FIS employees may be issued with weapons for operations in Switzerland if they are exposed to special dangers in the course of their service duties.

2 Armed employees may only use their weapons for self-defence or in emergencies and only in a manner appropriate to the circumstances.

3 The Federal Council shall determine the categories of employee that may carry weapons and the training that they require.

Art. 8 Dotazione di armi

1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari.

2 I collaboratori armati del SIC possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in misura proporzionata alle circostanze.

3 Il Consiglio federale determina le categorie di collaboratori del SIC autorizzati a portare un’arma e disciplina la loro istruzione.

 

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