1 The FIS shall take measures to guarantee the protection, safety and security of its employees, facilities and the data that it processes. To this end it may:
2 The FIS shall operate a secure computer network for its information systems that must in particular be protected against access by unauthorised persons.
1 Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:
2 Il SIC gestisce una rete informatica protetta per impedire a persone non autorizzate di accedere ai propri sistemi d’informazione che necessitano di una protezione particolare.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.