121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 79 Independent control authority for radio and cable communications intelligence

1 An independent control authority within the Administration shall verify the legality of radio communications intelligence and supervise the conduct of authorised and cleared cable communications intelligence assignments. In carrying out its tasks, it is not bound by directives from other authorities. The Federal Council shall appoint its members.

2 The control authority shall examine the assignments given to the service carrying out communications intelligence and the processing and passing on of information that this service has obtained. For this purpose, it shall be granted access by the responsible agencies to all relevant information and facilities.

3 It may issue recommendations based on its audit and request that the DDPS terminate radio communications intelligence assignments and delete information. Its recommendations, requests and reports are not made public.

4 The Federal Council shall regulate the composition and the organisation of the control authority, the remuneration of its members and the organisation of its Secretariat. The term of office amounts to four years.

Art. 79 Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e dei segnali via cavo

1 Un’autorità di controllo indipendente, interna all’Amministrazione, verifica la legalità dell’esplorazione radio e vigila sull’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo che hanno ottenuto l’autorizzazione e il nullaosta. L’autorità di controllo adempie i propri compiti senza essere vincolata a istruzioni. I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.

2 L’autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio addetto all’esplorazione nonché il trattamento e la trasmissione delle informazioni che quest’ultimo ha registrato. A tal fine i servizi competenti accordano all’autorità di controllo accesso a tutte le informazioni e a tutti gli impianti utili.

3 In base all’esito delle verifiche, l’autorità di controllo può formulare raccomandazioni e proporre al DDPS la sospensione di mandati per l’esplorazione radio e la cancellazione di informazioni. Le raccomandazioni, le proposte e i rapporti dell’autorità di controllo non sono pubblici.

4 Il Consiglio federale disciplina la composizione e l’organizzazione dell’autorità di controllo, le indennità dei suoi membri e l’organizzazione della sua segreteria. La durata del mandato è di quattro anni.

 

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