121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 61 Disclosure of personal data to foreign authorities

1 The FIS may disclose personal data or lists of personal data to foreign countries. It shall verify before any disclosure whether the legal requirements for disclosure are met.

2 If the legislation of the receiving state does not guarantee appropriate data protection, the personal data may be disclosed to this state in derogation from Article 6 paragraph 2 of the Federal Act of 19 June 199225 on Data Protection (FADP) only if Switzerland maintains diplomatic relations with that state and one of the following requirements is met:

a.
Switzerland is required by law or by an international agreement to disclose the personal data to the state.
b.
Disclosure is required to safeguard an overriding public security interest in Switzerland or in the receiving state such as preventing a serious criminal offence which is also a serious offence in Switzerland or bringing its perpetrators to justice.
c.
It is necessary in order to justify a request for information from Switzerland.
d.
It is in the interest of the person concerned and this person has already consented to disclosure or his or her consent may be clearly assumed in the circumstances.
e.
It is necessary in order to protect the life and limb of third parties.

3 The FIS may in specific cases disclose personal data to states with which Switzerland maintains diplomatic relations if the requesting state provides a written assurance that it has the consent of the person concerned, and the requesting state will as a result be able to assess whether the person concerned can participate in classified projects carried out by that foreign state in relation to internal or external security or have access to classified information, materials or facilities of that foreign state.

4 It may disclose personal data online to foreign security agencies whose states guarantee an appropriate standard of data protection and with which Switzerland has concluded an agreement in accordance with Article 70 paragraph 3.

5 Personal data may not be disclosed to a foreign security agency if the person concerned will be exposed to the risk of being punished twice or of serious harm to his or her life, limb or freedom in terms of the Convention of 4 November 195026 on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms or other international agreements that Switzerland has ratified.

6 If the personal data is required in legal proceedings, the relevant provisions on mutual assistance apply.

Art. 61 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

1 Il SIC può comunicare dati personali o elenchi di dati personali all’estero. Prima di ogni comunicazione verifica che le condizioni legali siano soddisfatte.

2 Se la legislazione dello Stato destinatario non assicura una protezione adeguata dei dati, i dati personali possono essergli comunicati in deroga all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati (LPD) soltanto se la Svizzera intrattiene con detto Stato relazioni diplomatiche e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a.
la Svizzera è tenuta a comunicargli i dati personali in virtù di una legge o di un trattato internazionale;
b.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante inerente alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario, quale prevenire o fare luce su un reato grave punibile anche in Svizzera;
c.
la comunicazione è necessaria per motivare una domanda di informazioni avanzata dalla Svizzera;
d.
la comunicazione è nell’interesse della persona e questa ha fornito il suo consenso preliminare per la comunicazione dei dati oppure le circostanze lasciano presumere senza alcun dubbio il consenso della persona;
e.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita e l’integrità fisica di terzi.

3 Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali a Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

4 Il SIC può comunicare dati personali, mediante procedura di richiamo, ad organi di sicurezza di Stati terzi se detti Stati assicurano una protezione adeguata dei dati e se con essi la Svizzera ha concluso un trattato secondo l’articolo 70 capoverso 3.

5 I dati personali non possono essere comunicati a un organo di sicurezza estero se ciò comporta per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l’integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195026 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera.

6 Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento legale, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.