121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 57 Residual data memory

1 The residual data memory is used to store data that cannot be immediately allocated to another system in accordance with Article 48.

If an information entry in the residual data memory contains personal data, an assessment of relevance and accuracy in accordance with Article 45 paragraph 1 is made for the entry as a whole and not in relation to the individual personal data. An individual assessment is made if the personal data is transferred to another information system.

3 FIS employees that have the task of recording, researching, evaluating and assuring the quality of the data have online access to the residual data memory.

4 The maximum retention period for the data is 10 years.

Art. 57 Memoria dei dati residui

1 La Memoria dei dati residui serve a memorizzare i dati che in occasione dell’assegnazione di cui all’articolo 48 non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema.

2 Se un’entrata di informazioni da archiviare nella Memoria dei dati residui contiene dati personali, la valutazione della sua rilevanza ed esattezza secondo l’articolo 45 capoverso 1 avviene per l’entrata nel suo insieme e non in relazione ai singoli dati personali. I dati personali sono valutati singolarmente quando vengono riversati in un altro sistema d’informazione.

3 I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell’analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso alla Memoria dei dati residui mediante procedura di richiamo.

4 La durata di conservazione dei dati è di dieci anni al massimo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.