121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 46 Data processing in the cantons

1 The cantonal executive authorities shall not maintain any data collections of their own in application of this Act.

2 If the cantons process data on their own initiative, they shall ensure that the cantonal data makes no reference to the existence or content of federal data.

3 The cantonal executive authorities may pass on situation assessments and data that they receive from the FIS if this is necessary in order to assess measures to safeguard security or to avert a significant danger. The Federal Council shall regulate the agencies and the extent to which assessments and data may be passed on.

Art. 46 Trattamento dei dati nei Cantoni

1 Le autorità d’esecuzione cantonali non gestiscono alcuna collezione di dati propria in applicazione della presente legge.

2 Se trattano dati entro le proprie competenze, i Cantoni provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all’esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione.

3 Le autorità d’esecuzione cantonali possono trasmettere valutazioni della situazione e dati ricevuti dal SIC se ciò è necessario alla valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole. Il Consiglio federale stabilisce a quali servizi possono essere trasmessi questi dati e in quale misura.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.