1 The FIS and the cantonal executive authorities may process personal data, including sensitive personal data and personality profiles.
2 The FIS may also process information that proves to be disinformation or false information if this is necessary in order to assess the situation or a source. It shall mark the relevant data as incorrect.
3 It may transfer the same data to several information systems. The specifications for the information system concerned apply.
4 It may record data within an information system through a network and evaluate it automatically.
1 Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
2 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.
3 Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione.
4 Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.