121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 44 Principles

1 The FIS and the cantonal executive authorities may process personal data, including sensitive personal data and personality profiles.

2 The FIS may also process information that proves to be disinformation or false information if this is necessary in order to assess the situation or a source. It shall mark the relevant data as incorrect.

3 It may transfer the same data to several information systems. The specifications for the information system concerned apply.

4 It may record data within an information system through a network and evaluate it automatically.

Art. 44 Principi

1 Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

2 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.

3 Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione.

4 Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.