In the event of a serious and immediate threat, the Federal Council may deploy the FIS not only to protect the national interests mentioned in Article 2 but also:
Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all’articolo 2 allo scopo di:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.