121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 16 Alerts on persons and property

1 The FIS may arrange for alerts to be issued in the computerised police search system in accordance with Article 15 paragraph 1 of the Federal Act of 13 June 20086 on the Federal Police Information Systems (FPISA) and in the national part of the Schengen Information System in accordance with Article 16 paragraph 2 FPISA in respect of persons and vehicles.

2 An alert in respect of a person or a vehicle is only permitted if there is reason to believe that:

a.
the person concerned poses a specific threat to internal or external security in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a;
b.
the vehicle is being used by a person defined in letter a;
c.
the vehicle will be used for a different specific threat to internal or external security in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a;
d.
the whereabouts of a person or a vehicle must be established in order to safeguard other important national interests in accordance with Article 3.

3 The alert may not be issued in order to monitor the vehicle of a third party that belongs to any of the professions mentioned in Articles 171–173 of the Criminal Procedure Code (CrimPC)7.

Art. 16 Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti

1 Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP.

2 La segnalazione di una persona o di un veicolo è ammessa unicamente se sussistono indizi fondati che:

a.
la persona rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
b.
il veicolo è utilizzato da una persona di cui alla lettera a;
c.
il veicolo è utilizzato per un’altra minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
d.
la determinazione del luogo in cui si trova una persona o un veicolo è necessaria per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.

3 La segnalazione non è ammessa se è finalizzata a sorvegliare il veicolo di terzi appartenenti a uno dei gruppi professionali di cui agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale (CPP)7.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.