1 Bei der erstmaligen Festlegung des individuellen Basislohns innerhalb der Lohnbänder werden insbesondere die Ausbildung, die Berufs- und Lebenserfahrung sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt.
2 Der Basislohn wird mindestens alle zwei Jahre und bei jedem Funktionswechsel überprüft und allenfalls angepasst. Dabei werden insbesondere die Kriterien nach Absatz 1 berücksichtigt.
1 Nella definizione iniziale dello stipendio di base individuale all’interno di una fascia salariale si tiene adeguatamente conto della formazione, dell’esperienza professionale e di vita nonché della situazione sul mercato del lavoro.
2 Lo stipendio di base viene verificato ed eventualmente adeguato almeno ogni due anni e in caso di cambiamento di funzione. Sono presi in considerazione in particolare i criteri di cui al capoverso 1.
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