Personen und Behörden, denen die ESTV nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz aus dem Ausland erhaltene Informationen übermittelt, sowie schweizerische Finanzinstitute müssen der ESTV Auskunft über alle Tatsachen erteilen, die für die Umsetzung der Abkommen und dieses Gesetzes relevant sind.
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
3 Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 28 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.