1 Se l’iscrizione nel registro fondiario è costitutiva ai fini dell’acquisto della proprietà (art. 656 cpv. 1 CC), l’attestazione del titolo giuridico da produrre per il trasferimento della proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
- a.
- in caso di contratto di diritto privato: un atto pubblico o un contratto nella forma prevista dal diritto federale;
- b.
- in caso di divisione d’eredità: una dichiarazione scritta attestante l’unanime consenso dei coeredi oppure un contratto di divisione in forma scritta;
- c.
- in caso di legato: una copia autenticata della disposizione a causa di morte e una dichiarazione attestante l’accettazione da parte del legatario;
- d.
- in caso d’esercizio di un diritto di prelazione: il contratto d’acquisto e la dichiarazione con cui il titolare del diritto di prelazione esercita il proprio diritto; in caso di diritto di prelazione contrattuale che non sia già stato annotato, anche il patto di prelazione (art. 216 cpv. 2 e 3 CO68);
- e.
- in caso di esercizio di un diritto di acquisto e di ricupera: la dichiarazione con cui l’avente diritto esercita il proprio diritto; in caso di diritto di acquisto e di ricupera contrattuale che non sia già stato annotato, anche il contratto di acquisto e di ricupera;
- f.
- in caso di trattato internazionale o di contratto di diritto amministrativo tra enti di diritto pubblico con personalità giuridica sul trasferimento di fondi del patrimonio amministrativo: una copia autenticata del trattato o del contratto;
- g.
- in caso di decisione di un’autorità amministrativa: la decisione passata in giudicato;
- h.
- in caso di sentenza che impone un obbligo: la sentenza con un attestato del passaggio in giudicato;
- i.
- in caso di aggiudicazione in occasione di una vendita volontaria ai pubblici incanti: l’attestato previsto dal diritto cantonale o, se questo non è previsto, il verbale d’incanto firmato dall’autorità procedente e la prova della sua autorizzazione.
2 È fatta salva la prova del diritto di disporre (art. 84).