1 Wird das Eigentum vor der Eintragung in das Grundbuch erworben (Art. 656 Abs. 2 ZGB), so wird der Rechtsgrundausweis für den Eigentumserwerb mit den folgenden Belegen erbracht:
2 In den übrigen Fällen wird der Rechtsgrundausweis für den Eigentumserwerb vor der Eintragung in das Grundbuch erbracht durch:
1 Se la proprietà è stata acquistata prima dell’iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 2 CC), l’attestazione del titolo giuridico per l’acquisto della proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
2 Negli altri casi l’attestazione del titolo giuridico per l’acquisto precedente l’iscrizione nel registro fondiario è fornita mediante:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.