Im Ausland errichtete öffentliche Urkunden und Beglaubigungen werden anerkannt, wenn:
Gli atti pubblici e le autenticazioni allestiti all’estero sono riconosciuti se:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.