(1) La presente Convenzione è applicabile, per quanto riguarda il Giappone:
- (a)
- ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:
- (i)
- la pensione nazionale (ad eccezione del fondo pensione nazionale),
- (ii)
- l’assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti (ad eccezione del fondo pensione nazionale per i lavoratori dipendenti),
- (iii)
- la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali,
- (iv)
- la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale ad essi equiparato (ad eccezione del sistema pensionistico per i membri dei Consigli comunali),
- (v)
- la pensione mutualistica per il personale delle scuole private; i sistemi pensionistici di cui alle cifre (ii)–(v) sono denominati in seguito «sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti»; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, la pensione nazionale non comprende la pensione di vecchiaia dell’assistenza sociale, né altre pensioni dell’assistenza sociale concesse temporaneamente o a titolo integrativo e finanziate in parte o per intero con mezzi statali;
- (b)
- ai seguenti sistemi di assicurazione malattie del Giappone, disciplinati dalle seguenti leggi e relative modifiche:
- (i)
- legge sull’assicurazione malattie (legge n. 70, 1922),
- (ii)
- legge sull’assicurazione dei marinai (legge n. 73, 1939),
- (iii)
- legge sull’assicurazione sanitaria nazionale (legge n. 192, 1958),
- (iv)
- legge sull’associazione di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali (legge n. 128, 1958),
- (v)
- legge sull’associazione di mutuo soccorso dei funzionari pubblici locali e del personale ad essi equiparato (legge n. 152, 1962),
- (vi)
- legge concernente il mutuo soccorso del personale delle scuole private (legge n. 245, 1953),
- (vii)
- legge sulle cure sanitarie ai cittadini anziani (legge n. 80, 1982).
- Ai fini della presente Convenzione, tuttavia, gli articoli 5, 13–19, 24, 25, 28 (eccetto il par. 3) e 30 paragrafo 2 sono applicabili solo ai sistemi pensionistici giapponesi di cui alla lettera (a) del presente paragrafo.
(2) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente Convenzione si applica alle seguenti leggi:
- (a)
- legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti3;
- (b)
- legge federale sull’assicurazione per l’invalidità4;
- (c)
- legge federale sull’assicurazione malattie5.
Ai fini della presente Convenzione, tuttavia, gli articoli 5, 13–19, 24, 25, 28 (eccetto il par. 3) e 30 paragrafo 2 sono applicabili solo alle leggi di cui alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.