(1) Der Lernfahrausweis einer Vertragspartei berechtigt zum Durchführen von Lernfahrten auf dem Gebiet der andern Vertragspartei, wenn die Lernfahrten entsprechend den Vorschriften des Wohnsitzstaates in Begleitung einer berechtigten Person erfolgen.
(2) Die Mindestalter richten sich nach den Vorschriften der besuchten Vertragspartei.
(1) La licenza per allievo conducente rilasciata da uno degli Stati contraenti autorizza il titolare a effettuare esercitazioni di scuola guida sul territorio dell’altro Stato accompagnato da una persona autorizzata conformemente alle prescrizioni dello Stato di domicilio.
(2) Per l’età minima si applicano le prescrizioni dello Stato contraente visitato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.