1.
2.
1. Nel campo di applicazione del presente allegato le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nel territorio di uno Stato membro sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.