1.
2.
1. Nel campo di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’appendice al presente allegato, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni contenute negli allegati L e M e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
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