1.
2.
1. Gli articoli 3 e 4 non si applicano, per quanto concerne uno Stato membro, alle attività che in detto Stato membro sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
2. Gli articoli 3 e 4 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.