1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della presente appendice, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 13 del presente allegato.
Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
- a)
- il tipo di servizio;
- b)
- l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
- c)
- il periodo di validità dell’autorizzazione;
- d)
- le fermate e gli orari.
4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10), così come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE.
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio degli Stati membri.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
- –
- una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
- –
- una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
- –
- una copia autenticata della licenza rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.