Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
1. Servizi regolari
1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.
1.2. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al numero 1.1. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati».
I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
- a)
- il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;
- b)
- il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico;
- c)
- il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d’origine al luogo di stanza. L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
1.3. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. Servizi occasionali
2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.
2.2. I servizi di cui al presente numero 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente. I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato.
3. Trasporto per conto proprio
Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che:
- –
- l’attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un’attività accessoria,
- –
- i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima.