76 [AS 1999 721; 2000 2103 Anhang Ziff. II 5; 2005 1167 Anhang Ziff. II 5; 2008 3547. AS 2009 6027 Art. 82 Ziff. 1]. Siehe heute: die V vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (SR 745.11).
1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori degli Stati membri all’infuori della Svizzera è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e integrato nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri, e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 novembre 199872 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in uno Stato membro ma soggetti ad autorizzazione in un altro Stato membro, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti dello Stato in cui avviene la partenza.
2.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo. I trasportatori di Stati membri all’infuori della Svizzera sottoporranno anche una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, così come previsto dall’Accordo SEE. I trasportatori svizzeri forniranno una copia di un’analoga licenza svizzera, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.
72 [RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.