(1) Das Rechnungsjahr des Laboratoriums läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
(2) Der Generaldirektor legt alljährlich spätestens am 1. Oktober dem Rat zur Prüfung und Genehmigung einen Haushaltsplan vor, der ins einzelne gehende Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben des Laboratoriums für das folgende Rechnungsjahr enthält.
(3) Das Laboratorium wird finanziert durch:
(4) Der Haushaltsplan des Laboratoriums wird in Rechnungseinheiten zu 0,88867088 g Feingold aufgestellt.
(1) Il Comitato consultivo scientifico, istituito conformemente al paragrafo (7) dell’Articolo VI, dà dei pareri al Consiglio, segnatamente per quanto concerne le proposte del Direttore generale sull’esecuzione del programma del Laboratorio.
(2) Il Comitato è composto di scienziati eminenti nominati a titolo personale e non in quanto rappresentanti dì Stati membri. I componenti del Comitato devono essere scelti tra scienziati appartenenti ad un largo spettro di discipline scientifiche pertinenti, in modo da coprire, quanto possibile, sia il settore della biologia molecolare sia i settori di altre materie scientifiche appropriate. Dopo aver consultato il Consiglio dell’OEBM, in prima linea, e gli istituti nazionali appropriati, il Direttore generale propone al Consiglio un elenco di candidati che il Consiglio deve prendere in considerazione per la nomina dei componenti del Comitato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.