Jede Partei haftet alleine für die Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Abkommen.
Jede Partei trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass ihre Handlungen im Rahmen dieses Abkommens die Rechte Dritter nicht verletzen.
Ciascuna delle Parti è da considerarsi come sola e unica responsabile per l’adempimento dei propri obblighi di cui al presente Accordo.
Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità esclusiva di garantire che i propri atti nell’ambito del presente Accordo non violino alcun diritto di terzi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.