1.
2.
3.
1. La Corte, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni, le sue operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l’altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette percepite da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiede l’esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.
2. La Corte è esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull’entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni e alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.
3. Gli articoli importati o acquistati in esenzione non possono essere venduti o altrimenti alienati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni definite dalle autorità competenti dello Stato Parte in questione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.