Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonché i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa detenuti o di sua proprietà, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono inviolabili. La sospensione o l’assenza di tale inviolabilità non pregiudica le misure protettive che la Corte può ordinare, in virtù dello Statuto e del Regolamento di procedura e di prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.